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L’installazione di un impianto antincendio è una di quelle misure che consentono a un edificio di fare un vero e proprio salto di qualità nel senso della sicurezza. Gli impianti di antincendio prima di tutto consentono di rilevare e quindi di intervenire il più rapidamente possibile in caso di incendio.
Gli impianti antincendi sono obbligatori in tutti gli edifici civili, vecchi o nuovi, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 metri. L’altezza antincendi è un po’ inferiore a quella dell’edificio: si misura infatti dal piano terra esterno fino al livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile o comunque agibile.
Le norme base sono quelle del Decreto ministeriale 16 maggio 1987, n. 246, mentre il testo fondamentale sulla sicurezza antincendio delle autorimesse è il decreto ministeriale 1 febbraio 1986.
La legge fissa innanzitutto i requisiti che deve avere l’area di accesso all’edificio (dal passo carraio in poi), per permettere alle autopompe dei vigili del fuoco di avvicinarsi all’edificio (larghezza 3,5 metri, altezza libera di 4 metri, pendenza non superiore al 10%, resistenza del pavimento di almeno 20 tonnellate e così via).
Per gli edifici da 12 a 32 metri di altezza antincendio deve essere inoltre garantita la possibilità di accostamento delle autoscale a qualsiasi finestra o balcone.
Le norme poi, a seconda sempre dell’altezza anti-incendi del palazzo, regolamentano l’ampiezza del vano scale e di quello dell’ascensore, la larghezza delle scale stesse (compresa quella dei pianerottoli), e dettano altri requisiti (essere o non essere, per esempio, a prova di fumo). Anche i tipi materiali edili e la resistenza al fuoco delle strutture sono oggetto di precise prescrizioni così come l’aerazione del locale macchine dell’ascensore.
Negli edifici di oltre 32 metri di altezza anti-incendi deve esistere un sistema di illuminazione di sicurezza (quindi con alimentazione autonoma dal resto dell’impianto), con segnalazione delle vie di fuga in caso di sfollamento causa incendio.